Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341, 1° comma c.c.). Le cosiddette “clausole vessatorie” o “onerose” devono essere approvate per iscritto, quindi conosciute o conoscibili, altrimenti non hanno effetto.

Si tratta di condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte limitazioni di rsponsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni della libertà contrattuale coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria (art. 1341, 2° comma c.c.).

Nei contratti cosiddetti per adesione (relativi ad attività indirizzata ad una pluralità indifferenziata di soggetti e contratti a mezzo di moduli o formulari prestampati e utilizzabili in serie), regolati dall’art. 1341 c.c., l’operatività delle clausole onerose, elencate nel secondo comma … non consegue alla mera conoscenza o conoscibilità da parte del contraente “per adesione”, ma richiede una specifica approvazione per iscritto (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 103 del 1984).

Il richiamo cumulativo, riferito a tutte le condizioni generali di contratto o riferito prima della sottoscrizione indistintamente a più clausole del contratto per adesione, di cui solo una sia vessatoria, non soddisfa il requisito della specificità della sottoscrizione delle clausole vessatorie richiamate (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 4452 del 2006).

La sottoscrizione delle clausole vessatorie deve essere separata e la tecnica redazionale scelta deve essere idonea a suscitare l’attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 5733 del 2008).

L’art. 33 del Dlgs. 206/2005 (Codice del Consumo) disciplina la tutela del consumatore nel contratto tra professionista e consumatore prescindendo dal tipo di contratto scelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto dello stesso contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6802 del 2010).

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.


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